La tutela ambientale nella Costituzione: vediamo cosa lo ha reso possibile
Lo scorso 8 febbraio la Camera dei deputati ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge costituzionale che introduce delle modifiche negli articoli 9 e 41 permettendo l’inserimento della tutela dell’ambiente all’interno della legge fondamentale dello stato. Questo non significa che prima di allora il bene ambientale non godesse di alcuna tutela ma semplicemente che non gli era mai stata riconosciuta una tale importanza “individuale” e che spesso la sua tutela era subordinata a quella di qualche altro interesse.
La nozione di ambiente
Il senso comune promuove come definizione di ambiente quella di spazio più o meno circoscritto connotato da una certa omogeneità di fattori, siano essi chimico-fisici (temperatura, illuminazione, presenza di sali nell’acqua e nel terreno, ecc.) o biologici (presenza di organismi). Definizione stando alla quale appare difficile trovare il punto di incontro tra il concetto di ambiente e il mondo giuridico.
Massimo Severo Giannini, un importante giurista italiano, nel suo articolo “Ambiente: saggio sui diversi aspetti giuridici” del 1973 affermava che l’ambiente non era una nozione giuridica, piuttosto si configurava come la somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti. D’altro canto anche l’enciclopedia online Treccani scrive che “Il termine ambiente è utilizzato in senso promiscuo dal legislatore, per denotare tanto la realtà naturale quanto gli ambienti di vita e di lavoro. Nonostante, infatti, l’esistenza nell’ordinamento giuridico italiano di una molteplicità di leggi inerenti alla tutela ambientale, non è possibile individuare alcuna definizione normativa del concetto di ambiente.”
A cinquant’anni di distanza, il concetto di ambiente è passato attraverso un’evoluzione di rilievo che lo ha portato a essere riconosciuto come diritto. È stato fondamentale, a tal fine, riconoscere l’ambiente come un insieme di fattori e condizioni tra loro collegati che creano un equilibrio che permette la vita degli esseri viventi e, poiché esistono una serie di comportamenti dannosi che ne alternano l’equilibrio, si è reso necessario introdurre alcuni strumenti a tutela del sistema stesso. In termini giuridici si dice che l’ambiente è divenuto oggetto di situazioni giuridiche soggettive e, dunque, suscettibile di protezione giuridica.
La nascita del diritto ambientale
L’affermazione del diritto ambientale, come avviene anche per altre tipologie di diritti, è stata preceduta da una serie di manifestazioni di interesse e di bisogni da parte di una componente rilevante delle società. Questo ha permesso la produzione di una normazione che riconoscesse e che dunque tutelasse il bene giuridico in oggetto nei vari casi.
In Italia, lo scoglio più grande da superare è stato il fatto che gli scienziati del diritto, ma anche i legislatori e la giurisprudenza, hanno continuato, per lungo tempo, a non concepire l’ambiente come un bene giuridico unitario e rilevante in sé per sé ma, un po’ come nella lettura data da Giannini, come una somma di profili rilevanti solo nel momento in cui questi si intersecavano con altri interessi giuridicamente protetti.
Ad esempio le bellezze naturali che hanno acquisito rilevanza nell’ambito della tutela del patrimonio storico-culturale del nostro paese o la pulizia delle acque e del suolo che hanno trovato tutela in occasione della protezione della salute individuale e pubblica. In quest’ottica la lotta all’inquinamento è avvenuta attraverso due fonti del diritto: il T.U. n. 1265/1934 sulle emissioni delle industrie insalubri e attraverso T.U. 366/1941 sullo smaltimento dei rifiuti. Invece, la legge n. 1497/1939 ha coadiuvato la tutela dell’ambiente attraverso la protezione delle bellezze naturali che all’epoca erano sotto la giurisdizione del Ministero dell’Educazione. Da sottolineare è che, in entrambi i casi, le fonti del diritto citate erano state pensate e promulgate al fine di tutelare altri interessi e che solo secondariamente ne risultasse tutelato anche l’ambiente.
Un importante traguardo è rappresentato dalla Legge n. 349/1986 con cui viene riconosciuto e istituito il Ministero dell’ambiente. Per la prima volta nella storia italiana, è stata fornita all’interesse una struttura normativa e amministrativa che congiuntamente potesse lavorare a tutela dell’ambiente. Tuttavia questa si presenta come una vittoria mutilata, infatti, nonostante l’introduzione del ministero dedicato, per lungo tempo non è mai venuta meno la visione antropocentrica, come può constatarsi nell’Art. 1, comma 2, “È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento”.
Un ultimo grande passo per la tutela dell’ambiente è stato fatto con il riordino e la raccolta delle norme in materia ambientale avvenuto, per la prima volta, nel 2006, attraverso il D.lgs. n. 152/2006, noto come Codice dell’Ambiente o, più correttamente, Testo Unico dell’Ambiente (TUA). Sebbene la dicitura “Codice dell’ambiente” sia quella di utilizzo più frequente, in termini giuridici non risulta essere appropriata in quanto il TUA: non contiene una parte generale (un’elencazione di principi è stata poi inserita dal decreto correttivo n. 4/2008), non rielabora la materia in modo sistematico, armonizzando le sue varie parti, di modo da risultare principalmente una somma di interventi normativi autonomi e, infine, non ha carattere universale, in quanto alcune tematiche della tutela ambientale restano, ancora oggi, fuori dal “codice”.
Tutela ambientale in Costituzione: cosa cambia adesso?
L’ingresso della tutela ambientale nella legge fondamentale dello Stato fornisce la possibilità di dichiarare anticostituzionali tutte quelle leggi che violino tale principio oltre che favorire la proliferazione di norme a tutela di vari aspetti ricadenti nella sfera ambientale.
Anche se, come noto, nelle Corti non c’è possibilità di estendere l’efficacia dei principi di tutela ambientale anche al tempo precedente a quello del suo ingresso in Costituzione (retroattività), è possibile che le modifiche agli articoli negli articoli 9 e 41 incidano, anche solo indirettamente, sulle loro decisioni circa una serie di processi già avviati. Un altro campo di applicazione della nuova tutela ambientale potrebbe essere la legittimazione delle richieste di asilo avanzate dai migranti climatici che, come già visto precedentemente, per ora in Italia non possono godere di alcuna protezione normativa.
Infine, è necessario sottolineare che il riconoscimento della tutela ambientale e la sua inclusione nella Costituzione non sarebbe mai stato possibile senza la costante e decisa azione delle associazioni ambientaliste e da una serie di sentenze pronunciate dalle Corti di Cassazione e costituzionale.